Igiene nelle Piscine
Con D.G.R. n.874 del 24 luglio 2006 è stato recepito a livello regionale l’accordo del 03 marzo 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, relativo a “Aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” .
Le linee guida distinguono le piscine nelle seguenti categorie:
Categoria A – Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica comprendenti:
- piscine pubbliche propriamente dette;
- piscine ad uso collettivo (accessibili ai soli ospiti o clienti o soci di: esercizi di somministrazione alimenti e bevande; locali di intrattenimento e pubblico spettacolo; attività turistico ricettive, quali alberghi, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, aziende agrituristiche con oltre 30 posti letto);
- collettività, quali: collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo;
- palestre, artigianato di servizio (beauty farm, centri benessere, centri estetici);
- circoli, associazioni;
- impianti finalizzati al gioco acquatico;
- strutture complesse rientranti in più di uno dei gruppi precedenti
Categoria B :
- piscine destinate solo ad uso alloggiati di strutture extralberghiere, aziende agrituristiche fino a 30 posti letto, strutture alberghiere fino a 120 posti letto, condomini fino a 9 unità abitative, aventi vasche con profondità media inferiore a 140 cm., pendenza di 8%, altezza massima dal fondo di 160 cm.;
- piscine ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per gioco e balneazione, con profondità media inferiore a 110 cm., utilizzo riservato ad associato con accesso limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti, dotate di almeno 2 spogliatoi
Categoria C – Piscine ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura o termali, soggette a specifica disciplina.
Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di legge ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.
I controlli interni devono soddisfare l’esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase della gestione dell’attività. Il documento deve essere redatto secondo i seguenti principi:
- analisi dei potenziali pericoli igienico – sanitari per la piscina;
- individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- individuazione delle azioni correttive;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
Il piano di autocontrollo deve essere predisposto secondo le indicazioni delle disposizioni regionali; esso deve altresì contenere le misure correttive da adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun punto critico. Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo.
Servizi offerti
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Verifica del rispetto dei requisiti di legge di locali ed attrezzature: BIO LAB propone delle verifiche di conformità legislativa, utilizzando le check-list adottate dagli organi di controllo in fase di ispezione.
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Analisi di acque: BIO LAB effettua campionamenti di acque e le analisi necessarie alla verifica dell’efficacia dei piani di autocontrollo adottati
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